Per la Cassazione un software (quasi) copiato è originale
Per la Cassazione un software (quasi) copiato è originale
Una decisione della Suprema Corte crea molti interrogativi sul concetto di proprietà intellettuale di un software. L’ennesimo segno della necessità di una riforma del Diritto d’Autore?
Tratto da Off - Quotidiano di spettacolo - 3.3.2007 - di Simona Carloppi
La prima sezione civile della Corte di Cassazione il 12 gennaio 2007 ha emesso una discutibile sentenza sul concetto di originalità del software. Il caso su cui è stata chiamata a pronunciarsi riguardava un contenzioso tra la società “Alfa” che riteneva nullo un contratto (stipulato con la società “Beta”) per la concessione in uso di un software, in quanto tale software non era originale come garantito dalla società “Beta” durante la fase di contrattazione.
Già in primo e secondo grado, le domande della società “Alfa” non erano state accolte e la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte D'Appello, basandosi sulla consulenza tecnica d'ufficio richiesta in tale sede, secondo cui, il software oggetto della controversia aveva comunque caratteristiche di originalità rispetto a un'architettura già conosciuta e presente in altri programmi (anche riguardanti gli stessi processi di automazione e lo stesso settore economico di applicazione). La Cassazione ha precisato che: "La creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa purché formulate in modo personale e autonomo rispetto alle precedenti.
La consistenza di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto." In altre parole, secondo la Suprema Corte, poiché per formarsi una professionalità tecnica, è necessario familiarizzarsi con tutta una serie di programmi, questi entrano di diritto a far parte del patrimonio intellettuale di ogni programmatore e, quindi, (e qui il salto appare abbastanza ardito) basta un minimo apporto creativo basato anche su conoscenze di programmi già in circolazione per ritenere che un software sia un'opera creativa dell'ingegno protetta dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore).
Cioè basterebbe prendere un programma, cambiarne una "virgola" o poco più per aver un prodotto nuovo! Quello che più lascia perplessi è che nella consulenza tecnica si legge addirittura che i due software erano pressoché identici, cioè presentavano la medesima architettura. Però, secondo la Cassazione, se un programma, che già di per sé è costruito per determinate operazioni, viene "copiato" ma successivamente viene applicata una variante di tali operazioni e/o a un ambiente tecnologico specifico, il software è comunque un'opera dell'ingegno diversa da quella originale e quindi - e qui si arriva all'incomprensibile - sarebbe protetto a sua volta dalla legge sul copyright.
La clamorosa decisione è alquanto anomala. Se il concetto di "conoscenze" o patrimonio intellettuale può essere condivisibile sotto molti aspetti (i linguaggi di programmazione al pari delle lingue parlate appartengono a tutti), diverso appare non tutelare una sequenza di "frasi" che compongono un programma per elaboratore e che risultano identiche a quelle di un sedicente "altro" programma. L’impressione è che la vicenda, sia l’ennesima dimostrazione, che si affianca a quelle ben note in molti altri settori, di una sostanziale incapacità della legge sul diritto d’autore oggi in vigore a trovare un’applicazione logica, realistica ed efficace nell’attuale realtà digitale, divenuta ormai troppo complessa per norme di oltre 50 anni fa.




























